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Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48, rilascia un attestato di qualita' ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria, che abbiano particolari qualita' artistiche e culturali. L'attestato di qualita' di cui al comma precedente potra' essere rilasciato a lungometraggi nazionali in numero non superiore a 10 per ciascun semestre. L'attestato di qualita' potra' altresi' essere rilasciato, per ciascun semestre, a non piu' di tre lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base allo articolo 18. Gli attestati eventualmente non rilasciati in ciascun semestre vanno ad aumentare il numero degli attestati da assegnare nel semestre successivo, purche' nell'ambito dello stesso esercizio finanziario. Per essere ammessi al rilascio dell'attestato di qualita' gli interessati debbono inoltrare domanda al Ministero del turismo, e dello spettacolo, all'atto in cui il film viene presentato per essere ammesso alla programmazione obbligatoria. Gli interessati, inoltre, debbono presentare la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 100.000 al competente Ufficio del registro. Gli attestati di qualita' sono rilasciati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo entro un mese dalla fine di ogni semestre fra i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria nel semestre suddetto e che abbiano presentato domanda ai sensi dei due commi precedenti.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art8 · fonte del testo

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