Art. 51 — Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1975 al 15 novembre 1994. Leggi il testo vigente →

La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e nel secondo comma del l'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, e' composta di:

  • a)un consigliere di Stato, presidente;
  • b)un rappresentante dei produttori di film;
  • c)un rappresentante dei noleggiatori di film;
  • d)tre rappresentanti dei lavoratori del cinema
  • e)tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
  • f)un rappresentante degli autori cinematografici La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere b), e), d), e) ed f), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e della spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.((Le riunioni sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti)). 6 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti)). 6 I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalita', e' nominato un membro supplente. ((Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenenti alla carriera direttiva, esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario effettivo e segretario supplente)). 6
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 giugno 1975, n. 287

6

La L. 21 giugno 1975, n. 287 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le modifiche apportate si applicano dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 15 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975. 13 parole tolte, 28 parole aggiunte.

… Ministero del turismo e della spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.aggiunto: Le riunioni sono valide se e' presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalita', e' nominato un membro supplente. tolto: Un funzionario aggiunto: Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo, tolto: appartenente aggiunto: appartenenti alla carriera direttiva, tolto: con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita aggiunto: esercitano, rispettivamente, le funzioni di segretario aggiunto: effettivo e segretario supplente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 21 giugno 1975, n. 287

    La L. 21 giugno 1975, n. 287 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che le modifiche apportate si applicano dal 1 gennaio 1975.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art51 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari