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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, puo' essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali di lungometraggio e di cortometraggio, in relazione alla qualita' o quantita' della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica. Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale. Nelle zone dove vivono minoranze linguistiche garantite da forme particolari di tutela, ai soli fini del rispetto dell'obbligo della programmazione sono equiparati ai film nazionali quelli proiettati nella madre lingua di dette minoranze.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art35 · fonte del testo

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