Art. 31-bis — Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

A favore dalle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonche' a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalita' previsti per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2. L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunita' europea diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalita' per sostenere l'attivita' di imprese di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attivita' di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione. 35

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28

35

Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."

Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1994 al 6 febbraio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28

    Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art31bis · fonte del testo

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