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Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 7, e' liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla Societa' italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo. La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'articolo 7, e' liquidato nei termini e con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 6 febbraio 2004

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