Art. 25 — Pubblico registro cinematografico

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I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualita' ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori. Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalita' pubblicitarie, nonche' i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici. ((L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalita' pubblicitarie, che devono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, e' affidato, ove richiesto dal capo del Dipartimento dello spettacolo, alla commissione di cui all'articolo 48.))

Testo in vigore dal 5 febbraio 1999 al 6 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 febbraio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1983 al 5 febbraio 1999. 19 parole tolte, 16 parole aggiunte.

… Stato e dagli enti pubblici. L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalita' pubblicitarie, che tolto: debbono aggiunto: devono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, e' tolto: demandato alle Commissioni costituite ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161 aggiunto: affidato, ove richiesto dal capo del Dipartimento dello spettacolo, alla commissione di cui all'articolo 48.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art25 · fonte del testo

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