Art. 25 — Pubblico registro cinematografico

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I film nazionali di lungometraggio, di cortometraggio e di attualita' ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Societa' italiana autori ed editori. Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalita' pubblicitarie, nonche' i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 1 giugno 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art25 · fonte del testo

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