Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena. Puo' tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purche' tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale. La lunghezza minima del film, indicata nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film e' stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia. Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocita' all'Italia la facolta' di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni in accordi internazionali. 35

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28

35

Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."

Testo in vigore dal 6 febbraio 2004 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28

    Il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) l'abrogazione della "legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art21 · fonte del testo

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