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La qualifica di film "prodotto per i ragazzi" e' attribuita al film di lungo e di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16. La dichiarazione di film "prodotto per i ragazzi" e rilasciata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme e motivato parere del Comitato previsto dall'articolo 50 e su apposita domanda accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50 mila al competente Ufficio del registro. La qualifica di cui al primo comma puo' essere rilasciata soltanto a film nazionali per i quali la denuncia dell'inizio di lavorazione sia stata presentata dopo il 1 gennaio 1965 e a film stranieri che abbiano ricevuto il visto di importazione definitiva dopo la stessa data. In relazione alle esigenze del mercato e alle possibilita' produttive, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, potra' stabilire ogni anno il numero massimo dei cortometraggi e lungometraggi italiani e stranieri ai quali possa essere riconosciuta la qualifica di "prodotto per i ragazzi". A favore dell'esercente di sale cinematografiche e' concesso un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge qualora lo spettacolo programmato sia composto: o da un solo lungometraggio dichiarato "prodotto per i ragazzi"; o da un lungometraggio sempre dichiarato "prodotto per i ragazzi" accompagnato da un cortometraggio parimenti dichiarato "prodotto per i ragazzi"; oppure da soli cortometraggi sempre dichiarati "prodotti per i ragazzi". L'abbuono di cui al precedente comma e' cumulabile con quelli previsti dall'articolo 6.

Testo in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art16 · fonte del testo

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