Art. 27 — Organizzazione delle manifestazioni liriche

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Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da Amministrazioni comunali e provinciali, enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, istituzioni musicali ed enti non aventi scopo di lucro, con personalita' giuridica pubblica o privata. Nelle localita' in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale. Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilita' della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle societa' cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali gestite da Enti pubblici. L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, puo' essere curata direttamente dagli enti promotori.

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 2 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art27 · fonte del testo

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