Art. 25 — Statuto e regolamento organico degli enti

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Gli enti e le istituzioni indicati nell'art. 6, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono provvedere alla redazione dello statuto e del regolamento organico del personale dipendente. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Il regolamento organico e' approvato dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento economico del personale artistico e tecnico e' regolato da contratti di lavoro tra gli enti e istituzioni e le categorie interessate.

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 23 maggio 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 679/1988

    Altra decisione
    16 giugno 1988

    A seguito dell'entrata in vigore della L. 13 luglio 1984, n. 312 e del D.L. 11 settembre 1987, n. 374 ( convertito in L. 29 ottobre 1987, n. 450) i quali hanno apportato - rispettivamente con l'art.6 e 3 primo e secondo comma - modifiche in tema di disciplina< del trattamento economico del personale degli enti lirici e istituzioni musicali, vanno restituiti gli atti al giudice 'a quò relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, <L. 14 agosto 1977 n. 426, denunziati - per violazione degli artt. 70, 76, 77, 97 e 113 Cost. - in quanto stabiliscono che detto trattamento economico sia regolato da contratti collettivi nazionali tra enti e categorie interessate, e vietando espressamente contrattazioni aziendali implicanti aumenti del costo del personale.

    Art. 25 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali · Art. 2 Provvedimenti straordinari a sostegno delle attivita' musicali · Art. 70 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art25 · fonte del testo

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