Corte costituzionale

Ordinanza n. 679/1988

Altra decisione · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge

14 agosto 1967, n. 800 ("Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle

attività musicali") e dell'art. 2, secondo comma, della legge 22

luglio 1977, n. 426 ("Provvedimenti straordinari a sostegno delle

attività musicali"), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1984

dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sul ricorso

proposto da Fontanella Giulio ed altri contro l'Ente Autonomo Teatro

di S.Carlo, iscritta al n. 1189 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42- bis

dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Consiglio di Stato, Sezione VI giurisdizionale,

nel corso di un giudizio instaurato da Fontanella Giulio ed altri

contro l'Ente Autonomo Teatro di S.Carlo di Napoli, per

l'annullamento della sentenza 16 dicembre 1981 n. 1115 del T.A.R. per

la Campania, ha sollevato, con ordinanza in data 6 aprile 1984, ed in

riferimento agli Artt. 70, 76, 77, 97 e 113 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 14 agosto 1967,

n. 800 ("Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività

musicali") e dell'art. 2, comma secondo, della legge 22 luglio 1977,

n. 426 ("Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività

musicali"), i quali stabiliscono che il trattamento economico del

personale "artistico e tecnico" degli enti lirici e istituzioni

musicali assimilate è regolato da contratti collettivi nazionali tra

enti e categorie interessate e vietano espressamente contrattazioni

aziendali implicanti aumenti del costo del personale;

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate

contrastano con i sopraindicati parametri costituzionali, in quanto

attribuiscono ai contratti nazionali l'autorità di incidere

sull'organizzazione degli enti pubblici, senza che siano assicurate

sufficienti garanzie quanto ai tempi ed alle modalità di formazione

dei contratti stessi, ed in quanto fanno produrre ai contratti

collettivi nazionali effetti sui rapporti di impiego del personale

degli enti lirici indipendentemente da un atto amministrativo o

regolamentare che li recepisca, pregiudicando, in tal modo, la

possibilità di tutela giurisdizionale;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in

giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha

prospettato un dubbio sulla rilevanza delle questioni dedotte,

perché le spettanze del "premio di produzione" aziendale del

personale Teatro S.Carlo, su cui il giudice amministrativo è

chiamato a decidere, sono soltanto quelle anteriori alla delibera

impugnata e possono, quindi, implicare "aumenti" del costo del

personale vietati dalla legge n. 426 del 1977;

che la stessa Avvocatura dello Stato ha concluso chiedendo che

la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione del

Consiglio di Stato, è sopravvenuta la legge 13 luglio 1984, n. 312

("Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti

autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate"), che

(art. 6) ha generalizzato l'attribuzione alla contrattazione

collettiva della disciplina del trattamento economico e "normativo"

di tutto il personale degli enti lirici;

che, ancora più recentemente, il decreto legge 11 settembre

1987, n. 374 ("Disposizioni urgenti relative alla gestione

finanziaria e al funzionamento degli enti autonomi lirici ed

istituzioni concertistiche assimilate"), convertito in legge 29

ottobre 1987, n. 450, ha (art. 3, primo comma) applicato al personale

degli enti lirici la normativa vigente per gli "enti pubblici

economici" ed ha statuito (art. 3, secondo comma) che i benefici

derivanti da "eventuali accordi aziendali integrativi, qualora

superiori ai limiti fissati dalla legge per il periodo di

riferimento", sono trasformati in "assegno ad personam riassorbibile

con i miglioramenti economici derivanti dai successivi rinnovi

contrattuali";

che, pertanto, occorre rimettere gli atti al giudice a quo, ai

fini di un nuovo giudizio sulla rilevanza della questione in ordine

alle controversie ivi instaurate in relazione allo jus superveniens

ed in particolare alla "sanatoria" prevista dall'art. 3, secondo

comma, del decreto legge n. 374 del 1987, convertito in legge n. 450

del 1987;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, VI sezione

giurisdizionale, ai fini di un nuovo giudizio sulla rilevanza della

questione in relazione alle norme sopravvenute.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:679 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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