Art. 20 — Coordinamento dell'attività degli enti

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Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per la realizzazione tra gli stessi di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale di cui all'art. 47, e' istituito un apposito Comitato presieduto dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dai sovrintendenti e dai direttori artistici degli enti ed istituzioni indicati all'articolo 6. Il Ministro puo' delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il Comitato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 23 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-08-14;800~art20 · fonte del testo

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