La ripartizione degli stanziamenti previsti dalla presente legge a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate e' stabilita come segue: quanto a lire 90.000 milioni in un'unica soluzione entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base della media ponderata delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione nel 1980 per effetto della legge 6 marzo 1980, n. 54, con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della stessa legge 6 marzo 1980, n. 54, in vista delle tournees all'estero; quanto al residuo dello stanziamento, pari a lire 56.000 milioni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, tenendo presenti le esigenze produttive primarie ed insopprimibili di ciascun ente ed istituzione.

Testo vigente dal 23 aprile 1981

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;146~art2 · fonte del testo

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