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[1]((E' istituito presso il Ministero dell'interno Il Consiglio Superiore degli Archivi di Stato.
[2]Il Consiglio e' presieduto dal Ministro o, per sua delega o in caso di sua assenza, od impedimento, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, ed e' composto:
- a)di un vice presidente e di sette membri scelti tra persone particolarmente competenti in materie storico-archivistiche;
- b)di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c)di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- d)di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
- e)di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- f)di un membro designato dall'Accademia dei lincei e di uno designato dalla Giunta centrale degli studi storici.
[3]Il direttore generale dell'Amministrazione civile ed il capo dell'Ufficio centrale degli Archivi di Stato fanno parte di diritto del Consiglio.
[4]Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario degli Archivi di Stato di gruppo A di grado non inferiore al 9°.
[5]Il Consiglio superiore degli Archivi di Stato e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, per quanto riguarda il vice presidente ed i componenti di cui alle lettere a) ed f) del presente articolo.
[6]I componenti non di diritto durano in carica un triennio e possono essere confermati.
[7]Alle sedute interverra', con voto consultivo, un funzionario degli Archivi di Stato di grado non inferiore al 6°, scelto dal presidente)).
Testo in vigore dal 2 aprile 1947 al 15 novembre 1963
