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[1]E' istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore per gli Archivi del Regno.
[2]Il Consiglio e' presieduto dal Ministro e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, ed e' composto:
- a)di un vice presidente e quattro Consiglieri, scelti dal Ministro per l'interno fra persone competenti in materia archivistica;
- b)di un Consigliere, designato dalla Reale Accademia d'Italia;
- c)di due Consiglieri, designati dalla Giunta centrale degli Studi storici;
- d)di un Consigliere rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;
- e)di un Consigliere rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, designato dal Ministro;
- f)di due Consiglieri rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale, designati dal Ministro;
- g)di un Consigliere rappresentante del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministro;
- h)di un Consigliere rappresentante del Ministero della cultura popolare, designato dal Ministro;
- i)di un Consigliere rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato.
[3]Il Direttore generale dell'Amministrazione civile ed il Capo dell'ufficio centrale degli Archivi di Stato fanno parte di diritto del Consiglio.
[4]Il Consiglio superiore per gli archivi del Regno e' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno.
[5]I componenti non di diritto durano in carica un triennio e possono essere confermati.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 2 aprile 1947
