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[1]I Soprintendenti degli Archivi di Stato, esaminato il materiale documentario, possono dichiarare l'interesse particolarmente importante di tutto o di parte di esso, notificando formalmente al proprietario il divieto di alienazione senza un preventivo avviso al Ministero dell'interno.
[2]Il Ministero, entro sei mesi, puo' esercitare il diritto di prelazione, al medesimo prezzo stabilito nel relativo contratto.
[3]Nelle alienazioni a titolo gratuito il prezzo e' determinato da perizia e la somma va messa a disposizione dell'alienante o della persona alla quale, in vista dei rapporti giuridici con essa intercorsi, gli atti erano destinati.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963
