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[1]I Soprintendenti degli Archivi di Stato, esaminato il materiale documentario, possono dichiarare l'interesse particolarmente importante di tutto o di parte di esso, notificando formalmente al proprietario il divieto di alienazione senza un preventivo avviso al Ministero dell'interno.

[2]Il Ministero, entro sei mesi, puo' esercitare il diritto di prelazione, al medesimo prezzo stabilito nel relativo contratto.

[3]Nelle alienazioni a titolo gratuito il prezzo e' determinato da perizia e la somma va messa a disposizione dell'alienante o della persona alla quale, in vista dei rapporti giuridici con essa intercorsi, gli atti erano destinati.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1940 al 15 novembre 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-12-22;2006~art22 · fonte del testo

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