Spetta al Ministero dell'industria e commercio la vigilanza sull'attivita' del Consorzio. Il Ministero, in caso di violazione di legge o di difformita' degli atti o provvedimenti dal piano generale, puo' invitare il Consorzio a provvedere, assegnandoli un termine e, in difetto, qualora il Consorzio non provveda e cio' possa comportare gravi danni al Consorzio stesso e alla utilizzazione della zona, puo' sciogliere, con motivato provvedimento, il Consiglio di amministrazione, nominando un commissario. L'amministrazione normale dovra' essere ricostituita entro tre mesi dall'avvenuto scioglimento. Il controllo ordinario della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio viene esercitato da un Collegio di revisori composto di tre membri, di cui: uno con funzione di presidente, nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno, nominato dal Ministro per le finanze ed uno, nominato dal Ministro per la marina, mercantile.

Testo vigente dal 5 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;397~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari