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Miscellanea
Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia - Marghera
Legge 2 marzo 1963, n. 397
- Aggiornato al
- 5 aprile 1963
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1Fanno parte integrante, quale zona di espansione del porto commerciale e industriale di…
- Art. 2Nell'area di ampliamento cosi' determinata saranno predisposti dal Consorzio di cui al…
- Art. 3Le opere di cui all'articolo precedente sono dichiarate, ad ogni effetto di legge, di…
- Art. 4Le aree di cui all'elenco allegato (allegato B) e gli specchi d'acqua appartenenti allo…
- Art. 5Il valore delle aree appartenenti allo Stato cedute al Consorzio e' determinato dal…
- Art. 6A partire dal 1 luglio 1963 il Consorzio di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, e'…
- Art. 7Il Consorzio e' ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro, ed ha la durata di anni…
- Art. 8La cessione delle aree sara' effettuata da parte del Consorzio sulla base di programmi di…
- Art. 9Spetta al Ministero dell'industria e commercio la vigilanza sull'attivita' del Consorzio…
- Art. 10Il reddito del Consorzio non e' assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di…
- Art. 11Il Consorzio e' autorizzato alla emissione di prestiti obbligazionari.
