Le aree risultanti dalle espropriazioni per l'attuazione dei progetti di cui agli articoli 1, 7 e 8 della presente legge, tranne quelle destinate alle opere pubbliche, alle istituzioni di assistenza e protezione sociale e ai pubblici servizi, dovranno essere cedute ai soggetti che le richiedono con l'obiettivo della migliore utilizzazione delle opere e dello sviluppo industriale. Le richieste dovranno essere accompagnate da un piano tecnico finanziario ed economico e su di esse si pronuncera' il Consiglio di amministrazione del Consorzio, dopo aver redatto un piano generale per la sistemazione della zona e per la cessione delle aree, con la indicazione dei prezzi di vendita. Detto piano generale dovra' essere sottoposto alla approvazione del Ministro per l'industria e il commercio. Il piano, ai fini delle condizioni di cessione delle aree da parte del Consorzio, deve contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione delle zone in rapporto:

  • a)all'incremento del livello di occupazione che puo' derivare, direttamente o indirettamente, nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;
  • b)al necessario completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano le aziende della zona;
  • c)allo sviluppo delle imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;
  • d)all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori e, in particolare, di quelle che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale. Negli atti di vendita saranno previsti il vincolo di destinazione industriale ed i termini entro i quali dovranno essere attivati gli impianti, nonche' la penale per i ritardi.

Testo vigente dal 3 novembre 1960

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1233~art12 · fonte del testo

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