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[1]Fermi restando gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del ruolo M. del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico automobilistico, degli specialisti del genio, dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamento quadrupedi) non possono conseguire l'avanzamento al grado superiore se non abbiano:
- a)i tenenti: tre anni di effettivo comando di plotone (o di reparto corrispondente) complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente;
- b)i capitani: tre anni di effettivo comando di compagnia o di reparto corrispondente), col grado di capitano;
- c)i tenenti colonnelli:
[2]quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo, se di fanteria o cavalleria o artiglieria;
[3]due anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello di cui almeno uno al comando di battaglione, se del genio;
[4]quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo ed uno di arma diversa dalla propria, se di stato maggiore:
- d)i colonnelli: un periodo continuativo di due anni di effettivo comando di reggimento (diciotto mesi per i Colonnelli del genio), ivi comprese due esercitazioni estive almeno una per i colonnelli del genio);
- e)i generali di brigata: un anno di effettivo comando di brigata di artiglieria o del genio di corpo d'armata) ivi comprese una esercitazione estiva e una manovra coi quadri di grandi unita';
- f)i generali di divisione: un periodo continuativo di comando di divisione che comprenda due esercitazioni estive e percio' ne consenta i giudizi delle superiori autorita'.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
