Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. 294 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Fermi restando gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del ruolo M. del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico automobilistico, degli specialisti del genio, dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamento quadrupedi) non possono conseguire l'avanzamento al grado superiore se non abbiano:
tolto: a) i tenenti: tre anni di effettivo comando di plotone (o di reparto corrispondente) complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente;
tolto: b) i capitani: tre anni di effettivo comando di compagnia o di reparto corrispondente), col grado di capitano;
tolto: c) i tenenti colonnelli:
tolto: quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo, se di fanteria o cavalleria o artiglieria;
tolto: due anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello di cui almeno uno al comando di battaglione, se del genio;
tolto: quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo ed uno di arma diversa dalla propria, se di stato maggiore:
tolto: d) i colonnelli: un periodo continuativo di due anni di effettivo comando di reggimento (diciotto mesi per i Colonnelli del genio), ivi comprese due esercitazioni estive almeno una per i colonnelli del genio);
tolto: e) i generali di brigata: un anno di effettivo comando di brigata di artiglieria o del genio di corpo d'armata) ivi comprese una esercitazione estiva e una manovra coi quadri di grandi unita';
tolto: f) i generali di divisione: un periodo continuativo di comando di divisione che comprenda due esercitazioni estive e percio' ne consenta i giudizi delle superiori autorita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1934-01-22;85~art1 · fonte del testo
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