[1]Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 300 miliardi destinata come appresso:

  • a)lire 93 miliardi per l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato indicate nel precedente articolo 7, di cui 6 miliardi per l'esecuzione di opere per l'adeguamento delle strutture dei porti commerciali di Venezia e di Chioggia;
  • b)lire 2 miliardi da assegnare alla regione Veneto per la formazione del piano comprensoriale, e agli enti locali per la redazione degli strumenti urbanistici;
  • c)lire 58 miliardi da assegnare alla regione Veneto per l'esecuzione e il completamento, da parte degli enti locali, di acquedotti ad uso potabile, agricolo e industriale, nonche' di fognature ed allacciamenti fognari;
  • d)lire 100 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 13, di cui 10 miliardi per gli interventi nel comune di Chioggia;
  • e)lire 3 miliardi per lo studio e per la progettazione delle opere di competenza dello Stato e degli enti locali;
  • f)lire 22 miliardi da assegnarsi alla regione Veneto per la concessione di contributi per impianti termici e per la depurazione delle acque con le modalita' previste nei precedenti articoli 9 e 10;
  • g)lire 18 miliardi per la conversione delle aziende di cui al precedente articolo 17;
  • h)lire 4 miliardi da assegnare ai comuni di Venezia e di Chioggia per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, connesse all'esecuzione di programmi di risanamento. Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i lavori pubblici sara' provveduto alla ripartizione della somma di cui alla precedente lettera a) fra le singole opere previste dal precedente articolo 7.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 18/05/1973, n. 128 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 8 maggio 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-16;171~art19 · fonte del testo

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