Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii, alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonche' gli interventi di competenza della regione Veneto volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, secondo le indicazioni del piano di cui all'articolo 4, comma 1, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneita' tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tal fine la regione Veneto e il comune di Venezia, nonche' le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per insulae, provvedono a perfezionare apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorita' comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili ad intraprenderne la realizzazione entro un termine non superiore a novanta giorni, indicando il limite del contributo concesso ed assegnando, altresi', il termine entro cui i lavori debbono essere ultimati. Scaduto il termine di novanta giorni senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune e' autorizzato ad eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, anche avvalendosi della societa' di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facolta' il sindaco da' notizia ai privati proprietari nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo del presente comma.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;139~art5 · fonte del testo

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