Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1947 al 30 aprile 1948. Leggi il testo vigente →

[1]A modifica degli articoli 27 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e 1 e 2 del R. decreto-leggo 5 settembre 1938-XVI, n. 1457, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 5, l'aumento integratore viene fissato nella misura di annue lire 600 per ciascun orfano fino al 18° anno di eta' per gli orfani dei militari di truppa e fino al 21° anno di eta' per gli orfani degli ufficiali, ferma restando, in entrambi i casi, la condizione dello stato nubile per le femmine.

[2]L'aumento integratore, nella misura anzidetta, viene conservato nei casi di inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro previsti per gli orfani dagli articoli 26 (secondo comma) e 29 (ultimo comma) del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 216. 23

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193

2

Il D.Lgs. Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "L'aumento integratore per gli orfani previsto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1941 n. 67, e' elevato ad annue L. 1200 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo stesso".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108

3

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, nel modificare l'art. 8, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che "L'aumento integratore per gli orfani di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, e' elevato ad annue L. 3000 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1941, n. 67".

Testo in vigore dal 24 ottobre 1947 al 30 aprile 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 1945 al 24 ottobre 1947.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, nel modificare l'art. 8, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che "L'aumento integratore per gli orfani di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, e' elevato ad annue L. 3000 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1941, n. 67".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-02-20;67~art3 · fonte del testo

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