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[1]A modifica degli articoli 27 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e 1 e 2 del R. decreto-leggo 5 settembre 1938-XVI, n. 1457, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 5, l'aumento integratore viene fissato nella misura di annue lire 600 per ciascun orfano fino al 18° anno di eta' per gli orfani dei militari di truppa e fino al 21° anno di eta' per gli orfani degli ufficiali, ferma restando, in entrambi i casi, la condizione dello stato nubile per le femmine.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193
2Il D.Lgs. Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "L'aumento integratore per gli orfani previsto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1941 n. 67, e' elevato ad annue L. 1200 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo stesso".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108
3Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, nel modificare l'art. 8, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che "L'aumento integratore per gli orfani di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, e' elevato ad annue L. 3000 per ciascun orfano, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1941, n. 67".
Testo in vigore dal 24 ottobre 1947 al 30 aprile 1948
