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[1]A modifica degli articoli 27 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e 1 e 2 del R. decreto-leggo 5 settembre 1938-XVI, n. 1457, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 5, l'aumento integratore viene fissato nella misura di annue lire 600 per ciascun orfano fino al 18° anno di eta' per gli orfani dei militari di truppa e fino al 21° anno di eta' per gli orfani degli ufficiali, ferma restando, in entrambi i casi, la condizione dello stato nubile per le femmine.
[2]L'aumento integratore, nella misura anzidetta, viene conservato nei casi di inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro previsti per gli orfani dagli articoli 26 (secondo comma) e 29 (ultimo comma) del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e dall'art. 3 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 216.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1941 al 16 maggio 1945
