In sede di prima applicazione della presente legge, gli operai in servizio che siano stati adibiti con provvedimento ministeriale a mansioni di categoria superiore ai sensi dell'articolo 15 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, fruendo della relativa indennita' per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbiano riportato la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni antecedenti la suddetta data, possono essere inquadrati a domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nella categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza anche, ove occorra, in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, conservando anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianita' di servizio maturata nella categoria di provenienza. Possono essere altresi' collocati nella la categoria, con le modalita' di cui sopra, anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze, gli operai di 2° categoria conducenti di automezzi, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di patente di guida di categoria "D" o "E", ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici di paga, l'anzianita' di servizio maturata nella categoria di provenienza. Sulle domande di inquadramento in categoria superiore delibera il Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario e salariato, tenendo conto della qualita' del servizio prestato e della natura delle mansioni svolte. Per ogni operaio collocato in soprannumero deve essere lasciato vacante sino al riassorbimento un posto della categoria inferiore. Coloro i quali siano gia' inquadrati per concorso nella categoria superiore, su domanda da presentarsi a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, potranno chiedere la valutazione, ai fini degli aumenti periodici di paga, dell'anzianita' di servizio maturata nella categoria di provenienza. La paga cosi' determinata avra' effetto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;309~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari