Art. 5 — null
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1992 al 8 agosto 2009. Leggi il testo vigente →
Testo in vigore dal 15 febbraio 1992 al 8 agosto 2009
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Testo in vigore dal 15 febbraio 1992 al 8 agosto 2009
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 5 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1. La disposizione censurata dal Tribunale di Trieste, sez. civile, non è ragionevole laddove nega il riconoscimento della cittadinanza a chi ha presentato, nella qualità di coniuge, la relativa istanza, già supportata dai presupposti costitutivi del diritto, per effetto di un evento naturale, la morte dell'altro coniuge, sottratto al suo dominio, del tutto estraneo alla sua condotta e che spezza fisiologicamente il legame giuridico; tant'è che l'ordinamento riconosce la più ampia protezione al coniuge superstite, in ambito non solo successorio, ma anche previdenziale e assistenziale. La morte, infatti, pur se scioglie il vincolo matrimoniale, non fa venir meno la pienezza delle tutele, privatistiche e pubblicistiche, fondate sull'aver fatto parte di una comunità familiare, basata sulla solidarietà coniugale, e dunque non può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi. E ciò è tanto più irragionevole in quanto potrebbe sussistere finanche un nucleo familiare attuale costituito dal coniuge, rimasto vedovo, con gli eventuali figli nati o adottati dai coniugi. Né potrebbe ritenersi ragionevole una possibile volontà legislativa di prevenire usi strumentali del matrimonio, poiché nella disciplina relativa alla cittadinanza manca una disposizione specifica inerente ai matrimoni fittizi, ossia ai matrimoni contratti in frode alla legge, come previsto invece dalla disciplina sul ricongiungimento familiare. In altri termini, la norma è costituzionalmente illegittima in quanto riferisce al momento dell'adozione del decreto, di cui al successivo art. 7, comma 1, anziché al momento della presentazione dell'istanza, l'accertamento del mancato scioglimento del matrimonio per morte del coniuge.
Art. 5 Nuove norme sulla cittadinanza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art5 · fonte del testo
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