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Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della maggiore eta', se successivo, comunicazione mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se residente all'estero, all'autorita' consolare competente. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni. Competente all'applicazione della sanzione amministrativa e' il prefetto.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1992 al 30 marzo 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art24 · fonte del testo

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