Art. 6 — Procedura automatica
Articolo abrogato dal d.p.r. 25 novembre 2010, n. 223.
Abrogato dal 7 gennaio 2011
Articolo abrogato dal d.p.r. 25 novembre 2010, n. 223.
Abrogato dal 7 gennaio 2011
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2001 al 7 gennaio 2011. 350 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
tolto: a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire;
tolto: b) realizzazione del progetto entro due anni dall'ammissione ai benefici. Sono altresi' ammesse le spese sostenute nell'anno antecedente la data di presentazione della domanda. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande. Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla base della sola verifica della completezza e regolarita' delle domande medesime e della relativa documentazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si intendono presentate contestualmente. La concessione del contributo e' integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente le domande, la disponibilita' residua e' ripartita proporzionalmente al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, e' dichiarata la decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario e' tenuto alla restituzione delle somme eventualmente gia' percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonche' la perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, se esistente, che attesti la corrispondenza degli investimenti alla finalita' del progetto, nonche' la congruita' dei costi sostenuti. Il contributo di cui al presente articolo e' erogato in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria all'istituto di credito. Tenuto conto della tipologia dell'intervento e su richiesta dell'impresa, puo' essere effettuata la corresponsione del contributo in un'unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223
Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2001-03-07;62~art6 · fonte del testo
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