Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 2002 al 1 settembre 2011. 531 parole tolte, 6 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. E' consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al quindici per cento di quello fissato ai sensi del comma 1. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

tolto: a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e tipografica;

tolto: b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

tolto: c) libri antichi e di edizioni esaurite;

tolto: d) libri usati;

tolto: e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

tolto: f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;

tolto: g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;

tolto: i) libri venduti nell'ambito di attivita' di commercio elettronico.

tolto: i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che puo' oscillare tra l'80 e il 100 per cento:

tolto: a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

tolto: b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed universita', i quali siano consumatori finali;

tolto: c) quando sono venduti per corrispondenza. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 5 APRILE 2001, N. 99, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONIaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. tolto: 9 MAGGIO 2001 aggiunto: 27 LUGLIO 2011, N. tolto: 198. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto puo' provvedere alla ulteriore individuazione:

tolto: a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4;

tolto: b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalita' di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso. aggiunto: 128

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:2001-03-07;62~art11 · fonte del testo

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