Art. 7-bis — Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA)

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L'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e' individuata quale autorita' nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA e' diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 3.

Testo in vigore dal 22 luglio 2012 al 10 dicembre 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art7bis · fonte del testo

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