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[1]Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano:

  • 1)per i pagamenti ad istituti o aziende di credito di titoli cambiari, anche se l'incasso avvenga per conto di persona di nazionalita' nemica;
  • 2)per i versamenti ai predetti istituti o aziende di credito, di somme dovute a persone di nazionalita' nemica, quando tali versamenti siano necessari per ottenere la disponibilita' di merci, salvo il disposto degli articoli 324, 325 e 326 della legge di guerra;
  • 3)per i pagamenti agli stessi istituti e aziende di credito da parte degli enti debitori, di dividendi, interessi, premi o di ogni altro provento derivante da titoli di Stato e da titoli azionari ed obbligazioni di qualunque specie, appartenenti a persone di nazionalita' nemica, nonche' per i pagamenti di titoli estratti, il rimborso per riduzione di capitale, la consegna di azioni gratuite, gli atti conseguenti all'esercizio del diritto di opzione e simili operazioni sui detti titoli.

[2]Gli istituti e le aziende di credito sono tenuti a versare le somme di denaro ricevute per le operazioni indicate nel comma precedente, alla filiale piu' vicina della Banca d'Italia, nei termini e nei modi preveduti dall'art. 8.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art13 · fonte del testo

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