Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. 189 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano:
tolto: 1) per i pagamenti ad istituti o aziende di credito di titoli cambiari, anche se l'incasso avvenga per conto di persona di nazionalita' nemica;
tolto: 2) per i versamenti ai predetti istituti o aziende di credito, di somme dovute a persone di nazionalita' nemica, quando tali versamenti siano necessari per ottenere la disponibilita' di merci, salvo il disposto degli articoli 324, 325 e 326 della legge di guerra;
tolto: 3) per i pagamenti agli stessi istituti e aziende di credito da parte degli enti debitori, di dividendi, interessi, premi o di ogni altro provento derivante da titoli di Stato e da titoli azionari ed obbligazioni di qualunque specie, appartenenti a persone di nazionalita' nemica, nonche' per i pagamenti di titoli estratti, il rimborso per riduzione di capitale, la consegna di azioni gratuite, gli atti conseguenti all'esercizio del diritto di opzione e simili operazioni sui detti titoli.
tolto: Gli istituti e le aziende di credito sono tenuti a versare le somme di denaro ricevute per le operazioni indicate nel comma precedente, alla filiale piu' vicina della Banca d'Italia, nei termini e nei modi preveduti dall'art. 8.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art13 · fonte del testo
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