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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli Ordinari diocesani contributi costanti per 35 anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiesa parrocchiale, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco. La misura del contributo e' elevata al cinque per cento per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646.

Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 12 agosto 1973

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