Art. 15 — Autorizzazione di spesa

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Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 e' autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

  • 1)lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle Comunita' montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni secondo il disposto del sesto comma dello stesso articolo della, presente legge, nonche' per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;
  • 2)lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281; 1
  • 3)lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'articolo 14. La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974. La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974. La spesa relativa al punto 3), di lire 2 miliardi, e' imputata all'esercizio finanziario 1972. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 35 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 aprile 1976, n.239

1

La L. 29 aprile 1976, n.239 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'articolo 15, n. 2, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, limitatamente alle spese generali deve intendersi autorizzativo per l'amministrazione a sostenere, a carico dell'unico capitolo contemplante il fondo unico, tutte le spese riguardanti oneri a carattere generale occorrenti all'applicazione della legge stessa, ancorche' previste dagli appositi capitoli inclusi tra le spese correnti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste."

Testo in vigore dal 30 maggio 1976 al 20 settembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1971 al 30 maggio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 aprile 1976, n.239

    La L. 29 aprile 1976, n.239 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'articolo 15, n. 2, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, limitatamente alle spese generali deve intendersi autorizzativo per l'amministrazione a sostenere, a carico dell'unico capitolo contemplante il fondo unico, tutte le spese riguardanti oneri a carattere generale occorrenti all'applicazione della legge stessa, ancorche' previste dagli appositi capitoli inclusi tra le spese correnti del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art15 · fonte del testo

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