Per i fondi di cui all'articolo precedente, ove si verifichino le condizioni previste nel successivo articolo 3, i trasferimenti immobiliari che non siano stati trascritti ne' regolarizzati agli effetti del bollo e del registro andranno esenti, all'atto della loro regolarizzazione, dalle tasse, imposte ed altri gravami, comprese le sovrattasse e pene pecuniarie, dipendenti dalle leggi sulle imposte e tasse di successione, di registro, di bollo e ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori.

Testo vigente dal 29 novembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1610~art2 · fonte del testo

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