Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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I datori di lavoro che intendono commettere lavoro, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, sono obbligati ad iscriversi in apposito "registro dei committenti" istituito presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. A cura dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione i datori di lavoro sono classificati in apposito schedario suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio. Qualora il datore di lavoro distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in piu' province dovra' essere iscritto nel registro di ciascuna provincia. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione deve trasmettere alle dipendenti sezioni comunali l'elenco dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio. Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a tenere un apposito registro, sul quale debbono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unita' produttiva, nonche' l'indicazione del tipo e della quantita' del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione. Il registro di cui al comma precedente, numerato in ogni pagina, deve essere presentato, prima dell'uso, all'ispettorato provinciale del lavoro per la relativa vidimazione.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 22 agosto 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-18;877~art3 · fonte del testo

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