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L'elenco, vistato dal prefetto, e' notificato per estratto, nei modi e nelle forme previsti dall'art. 3 del R. decreto 17 agosto 1907, n. 642, dalle Amministrazioni degli ospedali o dei Comuni o dei manicomi pubblici alle singole persone obbligate, con ingiunzione di versare, entro trenta giorni, sotto comminatoria di atti esecutivi, la somma dovuta. Qualora la notifica, di cui al comma precedente, non venga eseguita nel termine di cinque anni dalla effettiva cessazione del ricovero, le Amministrazioni degli ospedali, dei Comuni e dei manicomi pubblici non potranno piu' avvalersi della procedura privilegiata stabilita con la presente legge. Per la rivalsa delle spedalita' riferentisi a ricoveri effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica deve essere fatta nel termine di cinque anni dalla data anzidetta o, eventualmente, nel minor termine che manchi al compimento della prescrizione ordinaria.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1932 al 22 dicembre 2008
