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Le Amministrazioni degli ospedali, dei Comuni e dei manicomi pubblici, decorso il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 1, risultante dal bollo dell'ufficio postale sulla ricevuta di ritorno, e tenuto conto delle opposizioni pervenute nel termine stesso, formano un elenco delle singole persone tenute al rimborso. Nell'elenco debbono risultare: il nome e cognome, la residenza e dimora del ricoverato, dei congiunti obbligati con l'indicazione del grado di parentela od affinita', e delle persone civilmente responsabili; la misura della retta giornaliera, il numero delle giornate di degenza, l'ammontare della somma dovuta ed ogni altro sommario elemento esplicativo circa il fatto e il motivo per cui e' chiesto il rimborso. Il prefetto, esaminati i documenti di prova delle eseguite comunicazioni, nonche' le opposizioni pervenute, dopo di avere rettificate o cancellate le partite contestate, rende esecutorio l'elenco. Il provvedimento del prefetto non e' soggetto a gravame in via amministrativa.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1932 al 22 dicembre 2008
