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Allo scopo di ottenere dai ricoverati che non si trovino in condizioni di poverta', e in caso di loro morte, dagli eredi legittimi e testamentari, la rivalsa delle spese di spedalita' o manicomiali, le Amministrazioni degli ospedali, dei Comuni o dei manicomi pubblici, sulla base degli accertamenti eseguiti, comunicano, mediante lettera raccomandata spedita per posta con ricevuta di ritorno, ai singoli obbligati, l'ammontare delle somme da rimborsare, i motivi per cui viene chiesto il rimborso e le modalita' di pagamento. Il credito e' privilegiato, qualunque sia il tempo per il quale sono state sostenute le spese di spedalita', e prende grado insieme con le spese di cui al n. 3 dell'art. 1956 del Codice civile. L'azione di rivalsa, con le stesse modalita' di cui al primo comma, puo' essere esercitata, ove occorra, anche verso i congiunti dei ricoverati stessi nell'ordine stabilito dall'art. 142 del Codice civile, che erano per legge tenuti agli alimenti durante il periodo del ricovero e si trovino in condizione di sostenere, in tutto o in parte, l'onere delle degenze, nonche' verso le persone civilmente responsabili delle ferite e delle malattie che resero necessaria l'assistenza nell'ospedale o nel manicomio. Le Amministrazioni degli ospedali possono avvalersi della procedura stabilita con la presente legge solo nel caso previsto dall'art. 34 sub 78 d) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1932 al 22 dicembre 2008
