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Allo scopo di ottenere dai ricoverati che non si trovino in condizioni di poverta', e in caso di loro morte, dagli eredi legittimi e testamentari, la rivalsa delle spese di spedalita' o manicomiali, le Amministrazioni degli ospedali, dei Comuni o dei manicomi pubblici, sulla base degli accertamenti eseguiti, comunicano, mediante lettera raccomandata spedita per posta con ricevuta di ritorno, ai singoli obbligati, l'ammontare delle somme da rimborsare, i motivi per cui viene chiesto il rimborso e le modalita' di pagamento. Il credito e' privilegiato, qualunque sia il tempo per il quale sono state sostenute le spese di spedalita', e prende grado insieme con le spese di cui al n. 3 dell'art. 1956 del Codice civile. L'azione di rivalsa, con le stesse modalita' di cui al primo comma, puo' essere esercitata, ove occorra, anche verso i congiunti dei ricoverati stessi nell'ordine stabilito dall'art. 142 del Codice civile, che erano per legge tenuti agli alimenti durante il periodo del ricovero e si trovino in condizione di sostenere, in tutto o in parte, l'onere delle degenze, nonche' verso le persone civilmente responsabili delle ferite e delle malattie che resero necessaria l'assistenza nell'ospedale o nel manicomio. Le Amministrazioni degli ospedali possono avvalersi della procedura stabilita con la presente legge solo nel caso previsto dall'art. 34 sub 78 d) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1932 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 349/1989

    Questione infondata
    22 giugno 1989

    L'individuazione dei soggetti obbligati alla rivalsa delle rette di assistenza, spedalità e ricovero, nonché dell'ordine in cui essi sono obbligati, è testualmente concepita dalla L. n. 1580 del 1931 mediante un rinvio alla disciplina codicistica degli alimenti, vigente al tempo di avveramento della fattispecie, che poneva gli alimenti a carico dei congiunti del ricoverato; una volta modificata la disciplina dell'obbligo alimentare (ad opera del combinato disposto degli artt. 433, 437 e 438, ultimo comma, del nuovo codice civile), è a tale normativa - la quale include fra gli obbligati, e con precedenza rispetto agli altri, il donatario, a meno che si tratti di donazione fatta in previsione di matrimonio, o remuneratoria - cui si deve aver riguardo per l'individuazione degli obbligati alla rivalsa. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalita' e manicomiali

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  • Ordinanza n. 248/1975

    Questione infondata
    17 dicembre 1975

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante "Nuove norme sul rimborso delle spese di spedalità e manicomiali" sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Mestre con l'ordinanza di cui in epigrafe, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 112 del 7…

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalita' e manicomiali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 112/1975

    Questione infondata
    21 maggio 1975

    La parziale inadeguatezza, rispetto ai fini costituzionalmente stabiliti, del sistema per l'innanzi disposto dalla legge 3 dicembre 1931, n. 1580, ed in particolare dal suo art. 1, non può essere considerata ragione sufficiente per dichiararne la illegittimità, dal momento che, detto sistema nell'autorizzare le Amministrazioni degli ospedali, dei comuni e dei manicomi alla rivalsa delle spese di spedalità nei confronti del ricoverato, quale debitore principale, ovvero dei suoi eredi legittimi o testamentari, se deceduto, o infine dei suoi congiunti nell'ordine indicato dall'art. 142 cod. civile del 1865, corrispondente all'art. 433 del codice civile vigente, nel caso in cui il ricoverato od i suoi eredi non siano in condizioni di effettuare il rimborso, non contrasta ne' con il principio della gratuità dell'assistenza ospedaliera che certamente è assicurata limitatamente almeno al soggetto assistito, ne' con quello dell'intervento pubblicistico, che ricorre del pari, anche se in linea sussidiaria ed eventuale, allorché nessuno dei congiunti sia in grado di sostenere l'onere del rimborso totale o parziale.

    Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 32 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-03;1580~art1 · fonte del testo

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