[1]Il Comune e' tenuto ad istituire il servizio di asta per mezzo di propri dipendenti (astatori), ai quali spetta in ogni caso assistere alle vendite da chiunque eseguite, accertarne i risultati ed annotarli sui fogli d'asta. L'esecuzione dell'asta e' di regola affidata a tali dipendenti del Comune: e', peraltro, consentito che l'asta, sia eseguita dai produttori, o dai commercianti, o dai mandatari.

[2]I fogli d'asta sono intestati a nome del produttore o del commerciante proprietario della merce e recano, ricorrendone il caso, l'indicazione del mandatario. Il compenso da corrispondersi agli astatori puo' essere costituito, per una parte, da una quota del diritto di asta di cui all'art. 10.

Testo vigente dal 29 settembre 1938

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art8 · fonte del testo

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