Art. 15 — Disposizioni transitorie

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1984 al 2 febbraio 2000. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per i concimi CEE. Da tale data e' concesso invece per i concimi nazionali un periodo di diciotto mesi per l'adeguamento della produzione e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti e degli imballaggi.

Testo in vigore dal 6 novembre 1984 al 2 febbraio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-10-19;748~art15 · fonte del testo

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