Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Il materiale comunque destinato al servizio antincendi e per i soccorsi tecnici in genere, nonche' tutto il materiale delle officine e dei laboratori e quello di casermaggio od ammobigliamento delle caserme, e' di proprieta' dei Corpi dei vigili del fuoco.

[2]Le spese per l'acquisto e la manutenzione di detti materiali gravano sui bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco.

[3]Il Ministero dell'interno ha facolta' di trasferire temporaneamente o stabilmente tali materiali da un Corpo all'altro, per esigenze di servizio.

[4]L'immatricolazione degli automezzi o motomezzi dei Corpi dei vigili del fuoco e' fatta a cura del Ministero dell'interno, a termine dell'articolo 97 del Regio decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740.

[5]In casi di urgente necessita', il Prefetto puo' ordinare la requisizione del materiale ausiliario occorrente ai fini di istituto per il tempo strettamente necessario, salvo il dovuto indennizzo da determinarsi sulla base dei prezzi correnti.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art20 · fonte del testo

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