[1]In caso di mobilitazione generale o parziale, od in caso di speciali esigenze, e' dispensato dai richiami alle armi:

[2]1° il personale permanente del Corpo;

[3]2° il personale volontario in servizio presso il Corpo stesso da oltre sei mesi, purche':

[4]se ufficiale del Regio esercito, non abbia particolare incarico di mobilitazione e non appartenga a classi per unita' di prima linea;

[5]se sottufficiale, graduato o soldato del Regio esercito, abbia compiuto il 30° anno di eta' ovvero abbia superato il 40° anno, qualora appartenga a determinate armi, specialita', corpi e servizi del Regio esercito stabiliti di volta in volta dal Ministero della guerra.

Testo vigente dal 3 febbraio 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art19 · fonte del testo

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