Art. 43 — Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia

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Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilita' nella misura necessaria ai sensi degli articoli 36 e seguenti, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di risanamento. Se il margine di solvibilita' si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'articolo 39 o se detta quota non e' piu' costituita conformemente alle disposizioni contenute nello stesso articolo, l'ISVAP invita l'impresa a presentare, entro un termine congruo, un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria. I piani di cui ai commi 1 e 2 sono approvati, su proposta dell'ISVAP, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene anche fissato il termine per la loro esecuzione. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concernano una societa' cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni, con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'articolo 11 e' elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini dell'omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la societa' cooperativa e' tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del piano di risanamento o del piano di finanziamento. Nel caso previsto dal comma 2 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, puo' vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni localizzati nel territorio della Repubblica, informandone le competenti autorita' degli altri Stati membri della Comunita' economica europea nei quali l'impresa opera. Puo' inoltre richiedere alle predette autorita' di adottare analogo provvedimento per i beni dell'impresa localizzati nei rispettivi territori. Il decreto di cui al comma 5 e' comunicato all'impresa interessata. Per le imprese di cui all'articolo 30 che non dispongano del margine di solvibilita' nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; su proposta dell'ISVAP, puo', con l'approvazione dei piani di cui al presente articolo o all'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295, autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilita' da una gestione all'altra.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art43 · fonte del testo

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