Art. 77 — Doveri degli organi di vigilanza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175.
Abrogato dal 19 maggio 1995
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1978 al 19 maggio 1995. 294 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Fermi gli obblighi di consultazione, di cooperazione e di informazione previsti nei precedenti articoli, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel quadro della collaborazione con le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, deve:
tolto: 1) esprimere il proprio parere sul programma di attivita' che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, le quali intendono ottenere l'autorizzazione ad operare in un altro Stato membro della Comunita' economica europea, debbono presentare alle competenti autorita' di vigilanza di tale Stato. Il Ministero deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto dalle predette autorita' il piano presentato dall'impresa; decorso tale termine senza che il Ministero abbia espresso alcun parere, si presume che esso abbia dato parere favorevole;
tolto: 2) vietare la libera disponibilita' dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprieta' di imprese aventi la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunita' economica europea; si applicano anche in tale caso le disposizioni degli articoli 45 e 46 della presente legge;
tolto: 3) vietare la libera disponibilita' dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprieta' di imprese aventi la loro sede legale in uno Stato terzo quando cio' sia richiesto dalle competenti autorita' di un altro Stato membro della Comunita' economica europea che esercitano la vigilanza sullo stato di solvibilita' dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa svolte sul territorio degli altri Stati membri della predetta Comunita'. Si applicano anche in questo caso le disposizioni degli articoli 45 e 46 della presente legge. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 e di quelle del presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' prendere i necessari accordi con le competenti autorita' di vigilanza degli altri Stati membri della Comunita' economica europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 175
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-06-10;295~art77 · fonte del testo
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