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((Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonche' dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del cinque per cento delle assunzioni annuali degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte. Se alle assunzioni si provvede per concorso la riserva dei posti di cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione e' fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneita' professionale si provvede mediante apposita prova. La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo. I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma. Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo. Il Ministero della difesa agevola altresi' l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'articolo 40 della stessa legge. Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento)).

Testo in vigore dal 30 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 gennaio 1987

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1975 al 30 gennaio 1987. 157 parole tolte, 293 parole aggiunte.

tolto: Fermi restando i diritti deiaggiunto: Ferme restando le aliquote di posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoriaaggiunto: , ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, tolto: le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge, fatta eccezione per le aziende private, sono tenuti ad assumere in qualita' di operai aggiunto: e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province, nonche' dei comuni superiori a 150.000 abitanti, sono obbligate ad assumere, nel limite del tolto: 5 aggiunto: cinque per cento delle assunzioni annuali tolto: e riportando all'anno successivo le frazioni inferiori all'unita', i aggiunto: degli impiegati e del dieci per cento delle assunzioni annuali degli operai, i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tolto: forze aggiunto: tre Forze armate congedati senza demerito al termine tolto: delle ferme o delle rafferme che ne facciano domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e che siano in possesso dei requisiti prescritti per dette assunzioni aggiunto: della ferma o rafferma contratte. Se alle assunzioni tolto: stesse si provvede per concorsotolto: , la riserva del 5 per cento aggiunto: la riserva dei posti di cui al comma primo, opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione e' fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneita' professionale si provvede mediante apposita prova. tolto: Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti richiamati aggiunto: La domanda di assunzione deve essere presentata a pena di decadenza entro un anno dalla data del collocamento in congedo. I bandi di concorso, o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale, emanati dalle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma tolto: comunicano di volta in volta al aggiunto: del presente articolo, debbono recare l'attestazione dei posti riservati agli aventi diritto di cui allo stesso primo comma. Il Ministero della difesa agevola il collocamento al lavoro dei militari in ferma di leva prolungata che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo. Il Ministero della difesa tolto: i posti disponibili per i volontari congedati e le sedi di servizio. Entro aggiunto: agevola altresi' l'avviamento al lavoro degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nell'ambito delle riserve di posti loro concesse ai sensi dell'articolo 40 della stessa legge. Le amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo e al secondo comma del citato articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, trasmettono alla Direzione generale delle provvidenze per il personale del Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, tolto: le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti suddetti rimettono al Ministero della difesa un prospetto dal quale risulti il numero dei posti sul quale e' stata applicata la percentuale fissata al primo comma e, in correlazione, il numero e i nominativi dei volontari congedati assunti aggiunto: un prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante la ferma di leva prolungata, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo per l'iscrizione nelle liste ordinarie e speciali di collocamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art30 · fonte del testo

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