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Fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti per i quali si applica la citata legge, fatta eccezione per le aziende private, sono tenuti ad assumere in qualita' di operai, nel limite del 5 per cento delle assunzioni annuali e riportando all'anno successivo le frazioni inferiori all'unita', i volontari specializzati delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o delle rafferme che ne facciano domanda entro sei mesi dal collocamento in congedo e che siano in possesso dei requisiti prescritti per dette assunzioni. Se alle assunzioni stesse si provvede per concorso, la riserva del 5 per cento opera sui posti messi a concorso. Se l'assunzione e' fatta senza concorso, all'accertamento dell'idoneita' professionale si provvede mediante apposita prova. Le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti richiamati al primo comma comunicano di volta in volta al Ministero della difesa i posti disponibili per i volontari congedati e le sedi di servizio. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, le amministrazioni, le aziende, gli enti e gli istituti suddetti rimettono al Ministero della difesa un prospetto dal quale risulti il numero dei posti sul quale e' stata applicata la percentuale fissata al primo comma e, in correlazione, il numero e i nominativi dei volontari congedati assunti.

Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 30 gennaio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-05-31;191~art30 · fonte del testo

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