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Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e' fissato in L. 2.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri. 1 4 5 6 8 Il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni e' stabilito con decreto del Ministro dei trasporti; in sede di prima applicazione, tale diritto e' fissato in L. 5.000 per ogni passeggero. Il diritto non e' dovuto quando trattasi della continuazione di un viaggio interrotto e l'interruzione dipenda dalla necessita' di cambiare aeromobile o comunque da una causa estranea alla volonta' del passeggero. Tale diritto non e' dovuto, inoltre, per i bambini fino a due anni, mentre e' ridotto alla meta' per i bambini fino a dodici anni. Il diritto e' dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 13 luglio 1978

1

Il D.P.R. 13 luglio 1978 (in G.U. 11/09/1978, n. 254) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' elevato da L. 2000 a L. 3000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri".

D.P.R. 15 gennaio 1987

4

Il D.P.R. 15 gennaio 1987 (in G.U. 04/05/1987, n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' elevato da L. 9.500 a L. 10.500 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di stati esteri".

D.P.R. 11 luglio 1988

5

Il D.P.R. 11 luglio 1988 (in G.U. 22/12/1988, n. 299) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dal presente articolo, e' elevato da L. 10.500 a L. 11.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Ciascun pagamento sara' arrotondato alle 500 lire inferiori o superiori".

D.P.R. 7 agosto 1990

6

Il D.P.R. 7 agosto 1990 (in G.U. 3/11/1990, n. 257) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e' elevato da L. 11.500 a L. 12.000 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri".

D.P.C.M. 27 aprile 1993

8

Il D.P.C.M. 27 aprile 1993, (in G.U. 4/10/1993, n. 233) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche, resta fissato in L. 12.800 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri come previsto dal decreto interministeriale 9 dicembre 1991 citato nelle premesse. Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli interni resta fissato in L. 5.000 come gia' previsto dalla legge n. 316/1991, art. 2".

Testo in vigore dal 2 gennaio 1994 al 12 novembre 2014

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1991 al 2 gennaio 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.C.M. 27 aprile 1993

    Il D.P.C.M. 27 aprile 1993, (in G.U. 4/10/1993, n. 233) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsto dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche, resta fissato in L. 12.800 per ogni passeggero diretto verso aeroporti di Stati esteri come previsto dal decreto interministeriale 9 dicembre 1991 citato nelle premesse. Il diritto per l'imbarco passeggeri in voli interni resta fissato in L. 5.000 come gia' previsto dalla legge n. 316/1991, art. 2".

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;324~art5 · fonte del testo

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